COSA E’
Per i reati puniti con una pena detentiva non superiore a cinque anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità.
Ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, codice penale, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.
Ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n.67 e dell’art.2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni stipulate con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 168 bis codice penale
Art.464 bis codice di procedura penale
D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministro della Giustizia
CHI PUO’ RICHIEDERLO
L’indagato eo l’imputato ( di reati puniti con una pena detentiva non superiore a cinque anni, sola o congiunta a pena pecuniaria) personalmente ovvero avvalendosi di un procuratore speciale
L'assistenza di un difensore è indispensabile.