COSA SONO
I lavori di pubblica utilità possono consistere nella prestazione di opera materiale o intellettuale, quali, ad esempio, i servizi di manutenzione del verde, o di assistenza alla persona, o di collaborazione alle attività degli enti, quali quelli svolti, in passato, dagli obiettori di coscienza; unico onere a carico dell’ente convenzionato è la copertura assicurativa INAIL, per gli enti locali, o volontaria per gli altri enti.
I lavori di pubblica utilità sono realizzati presso Enti locali o associazioni che hanno sottoscritto una convenzione con il Tribunale di Civitavecchia. Gli enti ed associazioni mettono a disposizione un numero variabile di posti disponibili che sono regolarmente utilizzati a questo scopo.
L’ art. 2, comma 1, d.m. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6 d.lgs. n. 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale medesimo, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
CASI IN CUI POSSONO ESSERE SVOLTI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’
Per i reati previsti dal Codice della Strada (guida in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti), l'art. 186, comma 9 bis, c.d.s. prevede che la pena detentiva e pecuniaria inflitta o applicata a chi ha guidato in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 d.lgs. n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste, lavoro consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Per il reato previsto dall’art.73, comma quinto, D.P.R. 309/90 ( normativa sugli stupefacenti) l'art. 73 comma 5 bis, D.P.R. citato, prevede che il Tribunale, limitatamente ai reati di cui al medesimo articolo, commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle patii a norma dell'art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il p.m., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 d,igs. n. 274, cit., secondo le modalità ivi previste.
L’art.165, comma 1, c.p., prevede che il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato; il comma 2 del medesimo art. 165 impone al giudice, quando concede per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, di subordinare la concessione del beneficio all' adempimento di uno degli obblighi di cui al precedente comma e, quindi, anche ed eventualmente alla prestazione di attività a favore della collettività di cui al comma 1;
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 73 comma 5-bis del d.p.r. 309/1990
Articoli 186 comma 9-bis e 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992
Art. 165, primo e secondo comma, codice penale
L'interessato con l'assistenza di un difensore munito di procura.
La sanzione viene disposta dal giudice su richiesta dell’imputato, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art 444 del codice di procedura penale (patteggiamento). Con la sentenza di condanna il giudice individua il tipo di attività, nonché l’ente o l’amministrazione dove deve essere svolto il lavoro di pubblica utilità. La prestazione di lavoro non retribuita ha una durata corrispondente alla sanzione detentiva irrogata (la durata della pena detentiva irrogata è corrispondente a un giorno, inteso come due ore, di lavoro di pubblica utilità, che corrisponde anche a 250 euro di pena pecuniaria).
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore e' indispensabile.
COME SI RICHIEDE
La domanda deve essere presentata al giudice nel corso del procedimento dopo aver acquisito la disponibilità dell'ente convenzionato
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